Decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
1.E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), cui sono attribuite le competenze riguardanti le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177.
2. L'APAT svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente nonche', tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente.
3. Restano ferme le competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al Servizio sanitario nazionale in materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari, di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e sanita' pubblica.
4. L'APAT ha personalita' giuridica, e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
5. Sono organi dell'APAT:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato scientifico;
c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;
d) il collegio dei revisori.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la determinazione della dotazione organica e la tabella di equiparazione fra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.
Art. 2.
Personale dell'APAT.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), il relativo personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA.
2. Alla copertura dell'organico si provvede nell'ordine:
a) mediante l'inquadramento del personale trasferito ai sensi del comma 1;
b) mediante le procedure di mobilita' e concorsuali di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
c) mediante l'inquadramento a domanda, d'intesa con le amministrazioni vigilanti e di appartenenza, di un numero massimo di duecento unita' di personale dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle unita' sanitarie locali, di altre amministrazioni pubbliche, nonche' dell'ENEA, con corrispondente riduzione dell'organico delle amministrazioni e degli enti di provenienza.
3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'APAT, ai sensi del comma 2, e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data dell'inquadramento. Il relativo onere e' a carico degli enti di provenienza. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonche', ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il personale dell'APAT e delle strutture tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nell'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto, puo'accedere agli impianti e alle sedi di attivita', nonche' richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari.
Art. 3.
Organizzazione territoriale dei servizi di controllo ambientale.
1. Le regioni provvedono con proprie leggi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) all'istituzione di strutture tecniche, operanti di norma su base provinciale, attribuendo ad esse compiti, dotazioni tecniche, personale e risorse finanziarie nell'ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi regionali;
b) all'organica ricomposizione in capo alle province delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), svolgono anche attivita' di consulenza e di supporto tecnico dell'APAT, tramite apposite convenzioni.
3. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alle province, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni amministrative di controllo ambientale ferme restando le vigenti disposizioni delle leggi statali, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assegnano le medesime funzioni o parte di esse alla regione o alla provincia autonoma e fatto salvo l'esercizio della potesta' legislativa regionale di cui all'art. 3 della stessa legge n. 142 del 1990.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, le strutture tecniche di cui al comma 1, lettera a), sono poste alle dipendenze funzionali delle province, secondo i criteri stabiliti in base ad apposite convenzioni stipulate con le regioni.
Art. 4.
Disciplina provvisoria dei controlli ambientali.
1. In attesa delle leggi regionali previste dall'art. 3, le province esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle unita' sanitarie locali, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione e dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.
Art. 5.
Disposizioni transitorie.
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 6, per consentire l'avvio dell'organizzazione e dell'attivita' dell'APAT, il Ministro dell'ambiente puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 1994, di un contingente di personale di non oltre cinquanta unita', in servizio presso la ENEA-DISP o altre amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), ivi compreso il personale di ruolo del Ministero dell'ambiente, da collocare in posizione di comando fino alla stessa data. 2. Il Ministro dell'ambiente nomina un responsabile dell'Agenzia.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie.
1. Per le spese di gestione e di funzionamento dell'APAT e per l'esercizio delle sue competenze, oltre alle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 1, e' assegnato all'Agenzia un contributo dello Stato di lire 5.050 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.450 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-95 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.