LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N. 220.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14-3-92 n° 62
OGGETTO: Interventi per la difesa del mare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Valutazione dell'impatto sull'ambiente marino e costiero 1 - Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre agli interventi già individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dei successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) la costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose; b) lo sfruttamento minerario della piattaforma continentale; c) la realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui alla lettera a); la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui alla lettera a).2 - Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono individuate eventuali altre attività e opere in ambiente marino e costiero da sottoporre alla procedura di cui al citato art. 6, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge n. 349 del 1986 e ai successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3 - Nelle procedure di cui ai commi 1 e 2, il concerto previsto dal citato art. 6 della legge n. 349 del 1986 si attua tra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina mercantile.
Art. 2.
Competenze del Ministro della marina mercantile1 - Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze: a) emana direttive per il coordinamento delle attività di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all' art. 1, comma 1, lettera a); b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.
OMISSIS
Art. 4.
Mutamento della denominazione dell'ICRAP 1 - In relazione alle finalità della presente legge ed alle attività di cui all'art. 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) muta la propria denominazione in "Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
Art. 5.
Unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione 1 - Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce la struttura, le funzioni e le modalità operative e di integrazione con le pubbliche amministrazioni dell'unità di gestione dei modelli di previsione e di prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, ai fini delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per quanto concerne il rischio ambientale, marino e costiero. L'unità di gestione è istituita dal consorzio di cui all'art. 3, il quale assume i relativi costi di istituzione e di gestione.2 - L'unità di gestione, avvalendosi degli istituti a carattere scientifico ed universitario, dei sistemi informativi delle amministrazioni competenti e dei servizi specializzati nelle scienze del mare, nonché di imprese pubbliche e private di comprovata esperienza, elabora i modelli di previsione e di prevenzione per seguire l'evoluzione dell'inquinamento marino dovuto alle sostanze di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per il controllo dell'eutrofizzazione, nonché per fornire le stime dei rischi potenziali derivanti dai fenomeni di degrado delle acque marine e per predeterminare i modelli comportamentali in caso di incidenti di rilievo.
Art. 6.
(Unita di crisi) – 1 - Presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall'art. 3 del D.P.R. 25 maggio 1978, n. 504, è istituita un'unita di crisi con le seguenti attribuzioni:a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare; c) la determinazione di criteri e modalità per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.2 - L'unità di crisi, presieduta dal direttore generale dell'ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attività di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonché di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare.3 - Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato art. 3 del D.P.R. n. 504 del 1978, è integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione.OMISSISLa presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 febbraio 1992