Legge 17 febbraio n° 41 Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Art. 1. Piano nazionale
Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3 , ed approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
B) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
C) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
D) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
E) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
F) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:
1)lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
2)la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.
Art. 2. Elaborazione del piano
Il piano nazionale della pesca e' costituito di tre parti.
La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle ri sorse e loro disponibilita', sulla base della relazione e delle indicazioni, che costituiscono parte integrante del piano, fornite dal comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6 . Il mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato.
La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del comitato di cui al successivo articolo 3 un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema tipo predisposto dal ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge.
La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 5 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non deb bono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attivita' promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovrà' prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge. Gli stanziamenti sul fondo per il credito peschereccio e quelli per i con tributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui al successivo articolo 23 . I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della Marina Mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.
Art. 3. Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare
Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente articolo 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , si costituisce in comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; a tal fine la commissione e' integrata da:
A) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
B) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia;
C) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
D) un rappresentante delle industrie conserviere;
E) un rappresentante designato dal comitato per il coordinamento della Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla Pesca Marittima previsto dal successivo articolo 6 .
Il presidente del comitato può' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il comitato può' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del comitato e' approvato entro 3 mesi dalla entra ta in vigore della presente legge con decreto del ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato.
Art. 4. Regolazione dello sforzo di pesca
Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della Marina Mercantile può' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile, che autorizza la cattura di una o più' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più' attrezzi. La proprietà' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell' articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della Marina Mercantile, su conforme parere del comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
A) approva il modello della licenza di pesca;
B) emana le norme necessarie per la costituzione presso il ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
C) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
D) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.
Art. 5. Statistiche della pesca ed adeguamento delle strutture amministrative
Presso l'Istituto Centrale di Statistica e' costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:
A) due funzionari dell'ISTAT, dei quali uno designato a convocare e presiedere il gruppo;
B) due funzionari del Ministero della Marina Mercantile direzione generale della pesca marittima designati dal Ministro della Marina Mercantile;
C) un rappresentante del comitato di cui all' articolo 6 della presente legge, designato dal comitato stesso.
I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attivita' per un triennio. Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso. Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell' articolo 4 della presente legge, e' tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività' svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da 50 mila a 500 mila lire. La sanzione e' comminata dal comandante della capitaneria di porto competente. Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del ministero del la marina mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall' articolo 1 della presente legge, alla direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi e' assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività' peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché' della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il personale di cui al comma precedente e' assunto per pubblico concorso ed e' ripartito come segue:
A) n. 2 impiegati con il profilo professionale di funzionario addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali della settima ed ottava qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , da assegnare alla direzione generale della pesca marittima;
B) n.60 impiegati con il profilo professionale di agente addetto alle statistiche della pesca in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado della sesta e settima qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, da destinare come segue:
C) n. 5 alla direzione generale della pesca marittima;
D) n. 12 alle direzioni marittime con il compito di coordinare la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche e degli altri dati riguardanti i compartimenti della direzione marittima; e) n. 43 alle sezioni pesca delle capitanerie di porto.
(...) I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca.
Art. 6. Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima
Presso il Ministero della Marina Mercantile e' istituito il comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca marittima. Su richiesta del Ministro della Marina Mercantile, il comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima. Il comitato e' presieduto dal direttore generale della pesca marittima ed e' composto dai seguenti membri:
1) il vice direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza od impedimento del direttore generale, assume le funzioni di presidente;
2) tre funzionari del Ministero della Marina Mercantile - direzione generale della pesca marittima - con qualifica di primo dirigente;
3) il direttore generale dei servizi veterinari ed il direttore generale dell'igiene, alimenti e nutrizione del ministero della sanità';
4) un esperto designato dal Ministro per la Ricerca Scientifica;
5) il direttore dell'Istituto Centrale per le Ricerche scientifiche e tecnologiche-applicate alla Pesca Marittima di cui al successivo articolo 8 ;
6) il direttore del laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 7) il direttore dell'Istituto di ricerche sulla pesca marittima del CNR di Ancona;
8) il direttore del laboratorio di tecnologia della pesca e del pescato del CNR di Mazara del vallo;
9) il direttore del laboratorio per lo studio dello sfruttamento biologico delle lagune del CNR di Lesina;
10) il direttore del consorzio per il Centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico;
11) il direttore del laboratorio di biologia marina e pesca dell'Università di Bologna in Fano;
12) il presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;
13) un esperto in biologia e tecnologia applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
14) tre esperti in ricerche applicate alla pesca scelti dal Ministro della Marina Mercantile tra quelli designati dai presidenti delle regioni marittime.
Le designazioni dei membri del comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della Marina Mercantile. Trascorso tale termine si provvederà' alla nomina del comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine. I membri del comitato sono nominati con decreto del ministro della marina mercantile; restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Nell'ambito del comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al comitato, di cui all' articolo 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più' conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità'. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della Marina Mercantile - direzione generale della pesca marittima di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo. Il presidente può' invitare alle sedute del comitato funzionari dell'amministrazione dello stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
Art. 7. Programmi relativi agli studi ed alle ricerche
Entro il secondo semestre di ogni anno il comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorita' specificamente enunciate. L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del ministro della marina mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso. Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità' ai progetti riguardanti la valutazione e la gestione razionale del le risorse biologiche del mare. Fatte salve le priorità' di cui al precedente comma, l'elenco puo' comprendere i programmi relativi a:
1) la realizzazione di studi e ricerche a carattere chimico, fisico, biologico e tecnologico sull'ambiente marino e sulle soluzioni tecnico-scientifiche adeguate a ripristinare la salubrità' delle acque, a conservare le risorse biologiche e ad individuarne di nuove;
2) la realizzazione di studi e ricerche di ogni ordine scientifico, tecnologico, economico, merceologico, nutrizionale e statistico, volti alla valutazione delle risorse, alla loro gestione razionale, al loro possibile incremento e/o alla loro protezione, anche mediante opportune iniziative di ripopolamento, alla razionalizzazione dei sistemi di cattura, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento dei sistemi di lavorazione conservazione e trasformazione a terra ed a bordo dei prodotti ittici ed a quanto altro consenta uno sviluppo razionale della pesca marittima ed una migliore distribuzione, utilizzazione e valorizzazione delle risorse stesse;
3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonche' la patologia ittica;
4) la realizzazione di studi e ricerche volti a dotare il comitato di cui all' articolo 3 delle informazioni necessarie per il suo funzionamento;
5) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione e/o il noleggio di mezzi nautici, apparecchiature, strumenti, attrezzature, impianti sperimentali e quant'altro necessario all'espletamento degli studi e delle ricerche indicati ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4;
7) l'istituzione di corsi d'insegnamento o di corsi di qualificazione tecnico scientifica in discipline attinenti alle scienze del mare afferenti alla pesca, presso università' o istituti specializzati, e la realizzazione di seminari, convegni ed altre iniziative idonee alla formazione del personale e dei quadri tecnici ed alla diffusione, all'ampliamento ed alla applicazione pratica delle conoscenze tecnico scientifiche acquisite,organizzati dal ministero della marina mercantile, dalle università' o da istituti scientifici. I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del ministro della marina mercantile.
I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal comitato di cui al l'articolo 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della Marina Mercantile, al quale ne può' proporre la pubblicazione; i risultati del le ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la Ricerca Scientifica.
Art. 8. Istituto Centrale per le Ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla Pesca Marittima
In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministero della Marina Mercantile, l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata alla Pesca Marittima, inserito nella categoria enti scientifici di ricerca e sperimentazione della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L'istituto provvede all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché' dei servizi tecnici riguardanti:
A) la valutazione dell'entità' e della capacita' produttiva delle risorse biologiche del mare;
B) la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
C) lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
D) la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
E) la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonché' di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attività' istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale.
Nell'ambito dei propri fini istituzionali l'istituto svolge altresì' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali. L'istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del consiglio nazionale delle ricerche. Organi di amministrazione dell'istituto sono:
1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro della Marina Mercanti le, con la procedura prevista dall' articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 , ed e' scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche. Il consiglio di amministrazione e' composto:
A) dal direttore generale della Pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'istituto, ne assume le funzioni vicarie;
B) da due funzionari della direzione generale della Pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
C) da un rappresentante del ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
D) da un rappresentante del CNR;
E) da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
F) da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione Nazionale delle imprese di pesca.
Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'istituto. Il collegio dei revisori dei conti e' composto:
1) da un rappresentante del Ministro del Tesoro che lo presiede;
2) da un rappresentante del Ministro della Marina Mercantile;
3) da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica.
Il personale dell'istituto e' composto come segue:
A) il direttore dell'istituto;
B) 10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali o in scienze biologiche;
C) 5 ricercatori laureati in matematica o in informatica;
D) 3 ricercatori laureati in chimica;
E) 2 ricercatori laureati in fisica;
F) 2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
G) 3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
H) 2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
I) 2 laureati in scienze economiche e commerciali;
L) 2 laureati in scienze giuridiche;
M) 10 diplomati degli istituti nautici;
N) 10 impiegati in possesso della licenza media.
(...)
Art. 9. Stanziamento per l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla Pesca marittima
Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'istituto centrale di cui al precedente articolo 8 , e' autorizzata la concessione all'istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Marina Mercantile negli anni finanziari medesimi. Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto Centrale, e' autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del ministero della marina mercantile, la cui misura sarà' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello stato.
Art. 10. Istituzione del fondo centrale per il credito peschereccio
E' istituito presso il Ministero della Marina Mercantile il fondo centrale per il credito peschereccio per i fini indicati nel successivo articolo 11 , con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . Al predetto fondo affluiscono le somme di cui al precedente articolo 2 , le rate di ammortamento dei mutui erogati dal fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità' stabilite nel successivo articolo 19 , relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché' le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e successive modificazioni ed integrazioni. (...)
Art. 11. Iniziative da finanziare
Le dotazioni del fondo centrale per il credito peschereccio sono utilizzate per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:
1) costruzione di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima, previa demolizione di unita' già' di proprietà' dei richiedenti da almeno due anni, in esercizio o in disarmo da non oltre sei mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire. Nel piano sono stabilite, in relazione al tipo di nave da costruire, al sistema di pesca cui le navi saranno adibite e alle zone di pesca, deroghe all'obbligo della preventiva demolizione, a condizione che i beneficiari del mutuo:
A) siano pescatori marittimi iscritti da almeno 3 anni nel registro di cui all' articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963 ;
B) non siano proprietari di navi da almeno tre anni;
C) siano soci di cooperative di pescatori o di associazioni di produttori della pesca marittima;
2) costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;
3) lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonché' sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca gia' in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca ivi compresi i mezzi necessari per l'individuazione dei banchi di pesci, inclusi gli aeromobili appartenenti a cooperative o a consorzi di cooperative; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;
4) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre, per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo;
5) costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o proveniente dai paesi membri della comunità' economica europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo stato, regioni, cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla comunità' economica europea;
6) acquisto di contenitori o di automezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti di pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto da parte di cooperative o di consorzi di cooperative di pescatori;
7) costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi ottenuti per la loro realizzazione dallo stato, regioni, cassa per il mezzogiorno o da altri enti pubblici ed istituti, ovvero dalla comunità' economica europea;
8) costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonché' per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;
9) altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti emanati dalla comunità' economica europea in materia di pesca marittima, nonché' allo sviluppo delle attivita' di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano nazionale di cui al precedente articolo 1 nonché' per prestiti per capitale d'esercizio a favore:
A) delle imprese armatrici di navi adibite alla pesca oceanica;
B) delle società' di capitale ovvero di armamento costituite tra cittadini o enti italiani e cittadini o enti di altri stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti stati;
C) delle organizzazioni dei produttori riconosciute oppure delle imprese singole od associate che trasformino il proprio prodotto;
D) delle cooperative di pescatori e dei consorzi fra loro costituiti per anticipazioni ai propri soci in caso di trasformazione, conservazione, stoccaggio e vendita dei loro prodotti.
L'ammontare complessivo annuo dei prestiti per capitale d'esercizio non deve superare il 15 per cento della dotazione del fondo.
Art. 12. Beneficiari dei mutui
I mutui sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:
1) l'attività' della pesca marittima con mezzi propri e siano iscritte da almeno 3 anni nel registro delle imprese di pesca, previsto dall' articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 .nel caso di domande avanzate da cooperative di pescatori o da consorzi di cooperative di pescatori si prescinde dal requisito dell'iscrizione da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca, a condizione che non meno del l'80 per cento dei soci siano iscritti da almeno 5 anni nel registro dei pescatori di cui all' articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963 .
2) l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività' per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge oppure di attivita' connesse;
3) la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca e siano iscritte presso la camera di commercio per l'esercizio delle attivita' per le quali richiedono le provvidenze previste dalla presente legge beneficiari dei mutui sono anche le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attivita' di cui al punto 8), primo comma, del precedente articolo 11 .
Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiarazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità' previsti dalle leggi in vigore.
Art. 13. Concessione dei mutui
La concessione dei mutui e' disposta con decreto del ministro della Marina Mercantile previa delibera del comitato di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale dell'1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni. I rapporti con gli istituti di credito abilitati sono regolati da apposite Convenzioni stipulate tra il ministero della marina mercantile, il Ministero del Tesoro e gli istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro del Tesoro. Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità' per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui.
Art. 14. Condizioni dei mutui
I mutui previsti dagli articoli precedenti sono connessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata. Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite e' elevato all'80 per cento. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:
a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1 e 2 dell' articolo 11 ;
b) 3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;
c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'articolo 11;
d) 3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;
e) 1 anno per prestiti per capitale di esercizio.
La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei numeri 8 e 9 dell'articolo 11 e' determinata nel piano di cui all'articolo 1. I mutui entrano in ammortamento l'1 gennaio o l'1 luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra. I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.
Art. 15. Impianti igienico sanitari
Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda debbono essere dotate degli indispensabili impianti igienico sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del ministro della marina mercantile, sentita la com missione prevista dall' articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 .
Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dal l'autorita' marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra sono costruiti sotto la vigilanza degli uffici del genio civi le per le opere marittime, che provvedono anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento. Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della Marina Mercantile, anche d'intesa con il Ministero del Tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello stato o di enti pubblici tecnici. I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza.
I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi. Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità' marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo. Gli istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.
Art. 18. Interessi
I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell' articolo 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234 , e successive modificazioni ed integrazioni. per le iniziative localizzate nel mezzogiorno l'interesse e' del 30 per cento del tasso di riferimento predetto.
Art. 19. Modalità' e vincoli per la concessione dei mutui
Le domande di ammissione ai finanziamenti sul fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni. Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della Marina Mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non puo' essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo. La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società' italiane può' essere autorizzata dal Ministro della Marina Mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 12 ; rimane ferma la competenza del comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà' essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la meta' del periodo di ammortamento. La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dei benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Con decreto di concessione del finanziamento il Ministro della Marina Mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell' articolo 10 . Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolati da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul fondo centrale per il credito peschereccio e' determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell' articolo 14 . Il Ministero della Marina Mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali. I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati:
a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità' marittime;
b) per gli immobili, nei registri immobiliari;
c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico. Le autorità' marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della Marina Mercantile le variazioni della proprietà' dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo.
Art. 20. Contributi a fondo perduto
Gli stanziamenti previsti dall' articolo 2 della presente legge sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto nella misura non superiore al 30 per cento della spesa documentata per le iniziative indicate ai numeri 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell' articolo 11 , nonché' per quelle previste nei successivi articoli 21 e 22. Possono altresì' essere concessi contributi a fondo perduto nella misura e con i criteri stabiliti nel piano di cui all' articolo 1 per:
A) corsi di qualificazione per soci di cooperative di pescatori e consorzi di cooperative di pescatori, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca marittima riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
B) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, i consorzi tra cooperative di pescatori e le associazioni tra i produttori della pesca marittima sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali;
C) agevolare, secondo le modalità' stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 28 , la costituzione di societa' di capitale o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti stati.
(...)
Art. 21. Contributo per la demolizione o l'affondamento volontario di navi da pesca
Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 e' concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché' si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più' di 6 mesi. Il contributo e' commisurato come segue:
A) lire 400.000 per ogni tonnellata di stazza lorda a condizione che il richiedente non costruisca od acquisti altre navi da pesca nei successivi cinque anni. La costruzione o l'acquisto di altre navi da pesca nei successivi cinque anni comportano la decadenza dal contributo e l'applicazione della sanzione indicata nell' articolo 19 ;
B) lire 200.000 per ogni tonnellata di stazza lorda qualora vi sia la con temporanea costruzione di una nuova nave da pesca.
I contributi sono concessi con decreto del ministro della marina mercantile. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
Art. 22. Contributo per la cessione gratuita di navi da pesca ad istituti scientifici
Ai soggetti indicati nel precedente articolo 21 .
Art. 23. Concessione dei contributi a fondo perduto
La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della Marina Mercantile, sentito il parere di un apposito comitato,
composto da:
a) il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;
b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
c) due funzionari della direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
d) i direttori degli istituti di cui ai numeri 5, 7, 8, 9 e 11 dell' articolo 6 ;
e) tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designate dalle associazioni stesse;
f) tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
g) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro della Marina Mercantile. Il comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul fondo per il credito peschereccio. Il comitato valuta la compatibilità' delle singole iniziative con il piano di cui all' articolo 1 , nel rispetto delle priorità', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al comitato di cui all' articolo 3 . Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le riunioni sono valide con la presenza della meta' dei membri. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità' prevale il voto del presidente. Il presidente può' convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della Marina Mercantile, di altre amministrazioni dello stato o estranei all'amministrazione statale.
Art. 24. Modalità' e vincoli per la concessione dei contributi a fondo perduto per nuove opere ed acquisti
Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni. Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del ministero della marina mercantile, essere iniziate entro 6 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità' previsti dall' articolo 19 , per la durata indicata al terzo comma dell' articolo 14 , lettere b) e c).
Art. 25. Priorità' a favore delle cooperative
Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso age volato hanno priorita' le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distri buzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei pro dotti della acquacoltura.
Art. 26. Organizzazione delle iniziative promozionali
Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all' articolo 1 :
A) incremento del consumo dei prodotti della pesca marittima, in particolare del pesce azzurro e di altre specie massive poco utilizzate;
B) spostamento della domanda dalle specie cosiddette pregiate di alto prezzo verso le specie abbondanti di prezzo piu' accessibile.
Il programma e' predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi. Esso e' articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più' efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali.
Art. 27. Organizzazione di corsi per il personale civile e militare addetto alla pesca marittima
Il personale della amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della Marina Mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963 .
Art. 28. Norme di attuazione
Con decreto del Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità' tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge.
Art. 29. Commissione consultiva centrale per la pesca marittima
L' articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' sostituito dal seguente: la commissione consultiva centrale, presieduta dal ministro della marina mercantile o da un suo delegato, e' cosi' composta:
a) il direttore generale della pesca marittima;
b) il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima;
c) tre funzionari del Ministero della Marina Mercantile aventi qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;
d) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
e) un rappresentante del Ministero delle Finanze;
f) un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
g) un rappresentante del Ministero della Agricoltura e delle Foreste;
h) un rappresentante del Ministero del Commercio con l'Estero;
i) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
l) due rappresentanti del Ministero della Sanità', rispettivamente della direzione generale servizi veterinari e della direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione;
m) un rappresentante del Consiglio Superiore della Marina Mercantile;
n) un rappresentante dell'Istituto Italiano della Nutrizione;
o) il Direttore dell'Istituto Centrale per le Ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla Pesca Marittima;
p) il Direttore del laboratorio di idrobiologia del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;
q) quattro esperti scelti tra docenti universitari e cultori di discipline scientifiche, giuridiche, economiche applicate alla pesca di cui due designati dal CNR e due dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
r) tre rappresentanti della cooperazione peschereccia scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
s) un rappresentante dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
t) un rappresentante dei commercianti in prodotti ittici;
u) quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
v) tre rappresentanti dei datori di lavoro della pesca scelti tra terne designate da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale;
z) un rappresentante della pesca sportiva designato dalla organizzazione nazionale della pesca sportiva.
i componenti della commissione sono nominati con decreto del ministro del la marina mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v) e z) possono essere riconfermati una sola volta. le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché' i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funziona rio del ministero della marina mercantile di livello non inferiore al settimo.
Art. 30. Commissioni consultive locali per la pesca marittima
il terzo comma dell' articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e' modificato come segue:
i membri della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), l), m) e q) possono essere confermati una sola volta. le sedute della commissione sono valide con l'intervento di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
Art. 31. Composizione del consiglio superiore della marina mercantile
il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del capo provvisorio dello stato 15 settembre 1947, n. 1177 , e' elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo.
sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge.
Per l'attuazione del piano di cui all' articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della
Marina Mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi.
Art. 34. Copertura finanziaria
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35. Norme transitorie
Il primo piano nazionale della pesca e' predisposto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro 6 mesi dalla predetta data. In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della Marina Mercantile e' autorizzato, per il periodo di 12 mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente articolo 28 , a concedere mutui sul fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:
a) nel rispetto degli obiettivi fissati nell' articolo 1 ;
b) in conformità' alle priorità', ai vincoli ed alle linee stabilite in uno schema preliminare di piano approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima e adottato dal Ministro della Marina Mercantile con proprio decreto. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà' inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.