in Gazzetta Ufficiale del13 febbraio, n. 36
Fondo di solidarietà nazionale della pesca (1).
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla
base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Art. 1.
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il "Fondo di solidarietà nazionale della pesca"con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle
imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.
3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati, nonché i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 (1).
Art. 2.
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1
Art. 3.
1. In relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro delle politiche agricole e forestali al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attività produttive previste dalla presente legge
Art. 5.
1. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle capitanerie di porto.
Art. 6.
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della presente legge.
Art. 7.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991.
Art. 8.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.