STATUTO DELL' ICRAM
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
di concerto con il
Ministero della Funzione Pubblica
Vista la legge marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Vista, la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima" ed in particolare l'art. 8 che ha previsto l'istituzione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
Vista, la legge 31 dicembre 1982, n. 979,recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista, la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Vista, la legge 25 agosto 1988,n.381,recante modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 220, concernente interventi per la difesa del mare;
Visto, il decreto del Ministro della marina mercantile 15 aprile 1992; recante nuove norme di organizzazione dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
Vista, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, nonché le relative modificazioni ed integrazioni;
Vista, la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e in particolare l'art. 1, comma. 10 che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni precedentemente svolte dal Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;
Visto, il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente la riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente;
Visto, in particolare, l'art., 1-bis, comma 6 della suddetta .legge n. 61/94, il quale prevede che le modalità di coordinamento ed integrazione tra l' APAT e l' ICRAM, nonché le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM siano stabilite con decreto del Ministro dall'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
Visto; il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, 28 luglio 1994, recante "Norme di organizzazione e competenze dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ;
Visto, l'art. 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19
Considerato, che tale decreto rinviava la determinazione delle modalità di coordinamento e interazione tra l' APAT e l'ICRAM ad un separato provvedimento da adottarsi, sentiti gli organi di gestione dei due enti che ad oggi non si è ancora data applicazione a tale disposizione;
Considerata, la necessità di provvedere con urgenza alla definizione di tali aspetti regolamentari, alfine di garantire la più efficace ed organica articolazione della attività dei due Enti nelle materie di rispettiva competenza;
Considerato, peraltro, che nel corso degli ultimi anni si è avuto modo di .riscontrare la non perfetta funzionalità dell'architettura organizzativa definita dal citato decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, in data 28 luglio1994;
Considerato, altresì, che appare necessario introdurre in tale architettura organizzativa alcune modifiche ed integrazioni che la rendano pienamente rispondente ai principi definiti dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che prevede il riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli artt. 11 e 14 della legge 59/97;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica ed alla integrazione del citato decreto 28 luglio 1994 nel senso sopra richiamato; .
Vista la proposta di modifica ed integrazione trasmessa dal Consiglio di amministrazione dell' ICRAM con nota prot. n.58654 in data 20 ottobre 1998,
DECRETA
Art. 1
Natura e sede dell'ente
-
L'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare -ICRAM, ente inserito nella categoria VI - "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha sede in Roma. L'Istituto è dotato dì personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
-
L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita attraverso propria potestà regolamentare ai sensi dell'art. 7 del D.Igs 30 gennaio 1999, n.1.9 nonché dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 381/99
Art. 2
Competenze ai fini istituzionali
- L'Istituto è ente primario di consulenza e supporto tecnico-scientifico alle politiche di sviluppo sostenibile e di salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero, ivi comprese le politiche relative alla pesca ed alla maricoltura sostenibili.
- L'Istituto svolge promuove e coordina attività di ricerca di ogni ordine scientifico e tecnologico per il supporto alla definizione di standard, linee guida e direttive di rilevanza nazionale in materia di tutela e di difesa delle qualità delle acque e degli ambienti marini, costieri e lagunari, nonché di salvaguardia e valorizzazione della fascia costiera, con particolare attenzione alla mitigazione degli impatti delle attività economiche ed antropiche che si svolgono lungo le coste; cura la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta dalia propria rete scientifica - ai sensi del D.lgs 19/99, art.2 comma 1 lett.c - nonché sulla base degli indirizzi ricevuti dal Ministro. può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri a supporto delle finalità perseguite dal Ministero dell'ambiente ai sensi del D.lgs 19/99 art. 3.
- Nell'ambito definito dalle sue competenze istituzionali, l'Istituto provvede inoltre:
- alla qualificazione e specializzazione del proprio personale, nonché di giovani laureati e diplomati, mediante l'adozione di idonee iniziative sia a carattere nazionale che internazionale;
- allo svolgimento di attività di supporto ad amministrazioni pubbliche su loro richiesta e fornisce servizi a terzi in regime di diritto privato - ai sensi del D.lgs 19/99 art. 2 comma 1 lett. g) e h) - per la tutela e la difesa della qualità delle acque e degli ambienti marini, costieri e lagunari, nonché di valorizzazione della fascia costiera marina; .
- alla promozione, divulgazione e diffusione della cultura del mare.
Art. 3
Programmazione delle attività
- L'Istituto recepisce gli indirizzi politico strategici indicati dal Ministro dell'ambiente;
- Il Consiglio di amministrazione delibera il programma biennale dell'Istituto, anche alla luce degli indirizzi strategici indicati dal Ministro dell'ambiente Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'ambiente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'ambiente, il programma triennale e gli. aggiornamenti annuali diventano esecutivi. Sul programma triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere dei Ministri del tesoro; del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
- Sulla base del programma triennale, il Direttore predispone il piano annuale che rappresenta la proiezione operativa del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento. Il programma annuale è approvato dal Consiglio di amministrazione.
- La valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività di ricerca dell'Istituto è svolta dal Comitato di valutazione così come "previsto dall'art 10 comma 2 lett. c) del citato D.lgs. 381/99.
- La valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta sono sottoposti ad un sistema di controllo interno coerente con i principi fissati dal D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;
- La piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, è garantita dell'istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 della legge 29/93.
Art. 4
Organi dell'ICRAM
- Sono organi dell'ICRAM:
- il Presidente
- il Consiglio di amministrazione
- il Collegio dei Revisori
- il Comitato scientifico.
- La misura degli emolumenti spettanti al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai membri del Collegio dei revisori e ai componenti del Comitato scientifico è stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concetto con il Ministro del Tesoro.
- Il trattamento stipendiale, di previdenza e di quiescenza spettante al Direttore è determinato dal consiglio di Amministrazione e in conformità del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti pubblici di ricerca.
-
Art. 5
Coordinamento con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- Ai sensi dell'art.1-bis, comma 6 della legge 21 gennaio 1994, n.61,l'Istituto svolge funzioni dì supporto e consulenza tecnico-scientifica nei confronti dell'Agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente, per le attività di competenza di quest'ultima relative all'ambiente marino. A tal fine il Ministro dell'ambiente con apposita direttiva e su formale proposta dell'ANPA, sentiti i Servizi del Ministero competenti. per materia, detta le prescrizioni e determina le modalità per lo svolgimento da parte dell'ICRAM delle suddette attività di consulenza e supporto. Di tale direttiva si terrà conto nella elaborazione del programma triennale e del programma annuale di attività dell'Istituto.
- Quale organo competente alla realizzazione delle attività tecnico-scientifiche di rilievo nazionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, l'APAT garantisce la partecipazione dell'ICRAM alle iniziative ed ai programmi avviati in materia di promozione della ricerca di. base, di raccolta ed elaborazione dei dati sulla situazione ambientale, di promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie eco compatibili. Nell'esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento tecnico di. cui all'Art. 1, comma 1, let. b) della legge n. 61/94, l'APAT rappresenta altresì il punto di raccordo tra l'ICRAM e il sistema delle Agenzie regionali e provinciali di protezione dell'ambiente. A tal fine garantisce una tempestiva informazione alle Agenzie regionali e provinciali delle iniziative avviate con la collaborazione dell'Istituto ed individua le esigenze di supporto e consulenza tecnico-scientifica in materia di ambiente marino per le quali le stesse Agenzie possano avvalersi dell'attività dell'ICRAM, dandone adeguata formulazione nella proposta di cui al precedente comma.
- Per la definizione di specifici programmi integrati di attività negli ambiti funzionali di rispettiva competenza, l'APAT e l'ICRAM possono stipulare appositi atti convenzionali, che saranno inviati al Ministro dell'ambiente affinché ne verifichi la coerenza rispetto ai principi definiti nel presente articolo.
- Al fine di garantire l'efficace integrazione e coordinamento delle linee di azione intraprese negli. ambiti funzionali di comune interesse, con decreto del Ministro dell'ambiente è istituito un Comitato di coordinamento; composto da due membri designati da ciascun ente (APAT e ICRAM) e presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro.
Tale Comitato, che resta in carica cinque anni, svolge i seguenti compiti istituzionali:
- •formula pareri e proposte al fine di assicurare il miglior coordinamento delle attività svolte dall'APAT e dall'ICRAM nell'ambito dei settori di propria competenza;
- •promuove la partecipazione congiunta dell'APAT e dell'ICRAM a progetti ed iniziative comunitarie ed internazionali nell'ambito dei settori di comune interesse;
- •assicura l'efficace coordinamento dei progetti comuni ed il corretto utilizzo delle strutture comuni eventualmente acquisite, formulando le necessarie proposte operative in materia di condivisione dei servizi e ripartizione degli oneri.
Art.6
Nomina e funzioni del Presidente
- Il Presidente è scelto tra persone aventi comprovate esperienze scientifiche nell'ambito dei settori di competenza istituzionale dell'Istituto ed è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
- Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
- rappresenta all'esterno l'Istituto;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- avanza proposte al Consiglio di Amministrazione al fine di garantire l'efficace realizzazione dei fini istituzionali dell'Istituto;
- adotta in caso di necessità o urgenza i provvedimenti occorrenti, informandone per la ratifica il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;
- propone al Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio di amministrazione, la nomina del Presidente del Comitato scientifico e dei relativi componenti.
- Per l'esercizio dei suoi compiti istituzionali, con particolare riferimento alla efficace programmazione dei processi di comunicazione esterna, il Presidente - su conforme delibera del Consiglio di amministrazione - può avvalersi di un apposito Ufficio di. presidenza, composto da un nucleo di persone non superiore alle cinque unità. Per specifiche attività cui non si possa far fronte nell'ambito della dotazione organica dell'istituto, di tale contingente possono far parte sino a tre esperti estranei all'istituto, con incarico a tempo determinato che non superi il limite del mandato presidenziale.
Art. 7
Nomina. e funzioni del Consiglio di Amministrazione
- II Consiglio di Amministrazione è organo collegiale di governo dell'Istituto, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e ad esso spetta il generale potere deliberativo.
- Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto dei Ministro. dell'ambiente ed è composto:
- dal presidente dell'Istituto;
- da due esperti nelle materie di competenza istituzionale dell'Istituto, designati dal Ministro dell'ambiente;
- da un esperto nelle materie di competenza istituzionale dell'Istituto, designato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- da un esperto nelle materie di competenza istituzionale dell'istituto, designato dal Ministro per le Politiche Agricole.
- Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni .ed esercita le seguenti funzioni:
- definisce gli indirizzi generali delle attività per la realizzazione delle finalità istituzionali;
- delibera i bilanci preventivi, le relative variazioni, i conti consuntivi e approva le relazioni del Direttore sulla gestione dell'Istituto;
- delibera il programma triennale dell'Istituto e i suoi eventuali aggiornamenti
- approva il piano annuale predisposto dal Direttore dell'Istituto e i suoi eventuali aggiornamenti;
- emana direttive per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei propri atti generali di indirizzo;
- verifica la rispondenza dei risultati dell'attività di gestione alle direttive e agli atti generali di indirizzo;
- avanza al Ministro dell'ambiente proposte di atti relativi all'ordinamento dell'Istituto;
- delibera sulla stipula di accordi di programma con soggetti pubblici e privati. sulla adesione associazioni, società e consorzi con soggetti pubblici e privati, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e nel rispetto della normativa vigente;
- delibera sui regolamenti interni dell'Istituto e sui loro eventuali aggiornamenti;
- nomina il Segretario del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto appartenenti all'area C posizione economica 2 o 3 (ex VIII o IX livello);
- delibera su qualsiasi altro argomento gli sia sottoposto dal Presidente o di cui almeno due componenti abbiano chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno.
- Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'esame del bilancio preventivo e consuntivo, e in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta formale richiesta da almeno due componenti. In quest'ultimo caso la riunione del Consiglio di amministrazione dovrà avere luogo entro venti giorni dalla richiesta stessa e nell'ordine del giorno dovranno essere specificate le motivazioni della richiesta.
- Alla convocazione si provvede mediante avviso dato per iscritto, contenente l'ordine del giorno e inviato, con. preavviso di almeno quindici giorni dalla data fissata per la riunione a tutti i membri del Consiglio, nonché ai componenti del Collegio dei Revisori. In caso di particolare urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni.
- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri del Consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono validamente adottate quando a loro favore si dichiarino la metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. '
- I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario del Consiglio, sono raccolti cronologicamente in appositi volumi, con fogli numerati e vidimati da un componente del Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 8
Nomina e funzioni del Direttore
- Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ai, sensi dell' art 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto, è collocato di diritto fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico. Se scelto tra i dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, prima della adozione della delibera dì nomina è richiesta all'Amministrazione di appartenenza la concessione dell'aspettativa o la collocazione in posizione di fuori ruolo.
- Il rapporto di impiego del Direttore dell'Istituto è disciplinato con contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni, rinnovabili.
- Quale organo responsabile della gestione, il Direttore amministra le risorse finanziarie, professionali e materiali dell'istituto, finalizzandole al perseguimento degli obiettivi prefissati dall'organo di governo dell'ICRAM.
Art.9
Nomina e funzioni dei Collegio dei Revisori
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- Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e composto da:
- un rappresentante del Ministero del Tesoro, che lo presiede, scelto tra. il personale con qualifica dirigenziale;
- e da due membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità;
- I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
- Il Collegio effettua il controllo della gestione contabile e amministrativa. A tale scopo i Revisori possono esercitare, anche individualmente, funzioni ispettive.
- Il Collegio riferisce al Ministero vigilante, al Ministero del Tesoro e al Presidente dell'Istituto le eventuali in irregolarità riscontrate in sede di controllo.
- Il Collegio si. riunisce di norma ogni tre mesi, su convocazione del suo Presidente o su richiesta degli altri componenti.
- I verbali delle riunioni del Collegio ed i verbali degli accertamenti eseguiti devono essere raccolti secondo l'ordine cronologico in. un apposito libro.
- I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, delle quali deve essere data loro notizia negli stessi termini previsti per i membri del Consiglio stesso.
-
.Art.10 .
Nomina e funzioni del Comitato scientifico
- Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente su proposta dei Presidente dell'Istituto, sentito il. Consiglio di Amministrazione ed è composto da. cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente; scelti tra docenti universitari, ricercatori o tecnologi, appartenenti ad enti pubblici e privati. di ricerca o comunque esperti in possesso di elevata e comprovata professionalità scientifico-tecnica nelle materie di competenza dell'Istituto stesso.
- Il Comitato scientifico dura in carica cinque anni e garantisce la qualità tecnico-scientifica delle attività dell'Istituto ed esercita attività di consulenza e supporto ai suoi organi, secondo le specifiche modalità definite dal regolamento di servizi dell'ICRAM.
Art.11
Norme applicabili all'ICRAM
Ai sensi del D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381, art. 10 comma 2, all'istituto sono estese le seguenti disposizioni di cui al D.lgs. 30 gennaio 1999, n.19:
- art. 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;
- art. 3In materia di strumenti, attribuendo al Ministro dell'ambiente le competenze ivi assegnate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- art. 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di ricerca dell'Istituto;
- art. 11 in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;
- art. 12 in materia di mobilità temporanea del personale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa riferimento alle norme generali per gli enti di ricerca.
Roma 21 maggio 2001
Il Ministro dell' Ambiente Il Ministro della Funzione Pubblica